Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata uno dei pilastri del settore edilizio. Non si tratta più soltanto di una scelta etica o di un valore aggiunto, ma di un requisito sempre più presente negli appalti pubblici e nelle scelte progettuali. In questo contesto assumono un ruolo fondamentale i CAM – Criteri Ambientali Minimi, strumenti che guidano la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere secondo principi di sostenibilità ambientale.
Cosa sono i CAM?
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per orientare gli acquisti della Pubblica Amministrazione verso prodotti, servizi e lavori a ridotto impatto ambientale.
L’obiettivo è promuovere un’edilizia più sostenibile lungo tutto il ciclo di vita dell’opera, incentivando l’utilizzo di materiali riciclati, processi produttivi più efficienti e soluzioni in grado di ridurre il consumo di risorse naturali.
Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, i CAM per l’edilizia sono stati aggiornati, introducendo criteri sempre più specifici per la progettazione, la scelta dei materiali e l’esecuzione dei lavori.
A chi si applicano?
I CAM riguardano tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione di un’opera pubblica:
- progettisti;
- imprese di costruzione;
- direttori dei lavori;
- produttori di materiali da costruzione;
- fornitori della filiera.
La conformità ai CAM diventa quindi un requisito che interessa l’intera catena produttiva, dalla materia prima fino al prodotto finito impiegato in cantiere.
Cosa prevedono i CAM per i materiali da costruzione?
Una parte importante del decreto riguarda le specifiche tecniche dei prodotti da costruzione.
Tra gli aspetti presi in considerazione rientrano, ad esempio:
- emissioni di sostanze inquinanti negli ambienti interni (qualità dell’aria indoor);
- utilizzo di materiali riciclati, recuperati o derivanti da sottoprodotti;
- caratteristiche di calcestruzzi e prodotti prefabbricati;
- isolanti termici e acustici;
- pitture, vernici e altri prodotti impiegati nell’edilizia.
La conformità parte dalla filiera
Uno degli aspetti meno conosciuti dei CAM è che la conformità non riguarda esclusivamente il prodotto finale.
La verifica parte infatti “a monte” della filiera produttiva. Per poter dichiarare la presenza di materiale riciclato o recuperato, è necessario che anche i produttori delle materie prime utilizzate siano in grado di dimostrarne l’origine e la percentuale impiegata.
In altre parole, se la materia prima non possiede le caratteristiche richieste dai CAM, il prodotto finale difficilmente potrà soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.
Per questo motivo la scelta dei fornitori rappresenta un elemento strategico per tutte le aziende del settore.
Come si dimostra la conformità ai CAM?
Le dichiarazioni relative al contenuto di materiale riciclato, recuperato o derivante da sottoprodotti devono essere supportate da certificazioni rilasciate da Organismi di valutazione accreditati.
Tra le principali certificazioni riconosciute rientrano:
- EPD (Environmental Product Declaration) o Dichiarazione Ambientale di Prodotto;
- ReMade e ReMade in Italy;
- Plastica Seconda Vita;
- altre certificazioni riconosciute dalla normativa vigente.
La dimostrazione della conformità, tuttavia, non riguarda esclusivamente il contenuto di materiale riciclato. I CAM prevedono infatti requisiti specifici che variano in funzione della tipologia di prodotto da costruzione.
Ad esempio, per pitture e vernici è richiesto che i prodotti non contengano sostanze in concentrazioni tali da classificarli come pericolosi per l’ambiente acquatico di categoria 1 o 2, secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), identificati dai codici di pericolo H400, H410 e H411.
Il rispetto di questo criterio viene dimostrato attraverso una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, che attesta la conformità del prodotto ai requisiti previsti dai CAM, corredata dalla Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Quest’ultima, nella sezione dedicata all’identificazione dei pericoli, non deve riportare le indicazioni di pericolo ambientale sopra citate.
Questo è solo uno dei numerosi esempi previsti dal decreto: ogni categoria di prodotto è infatti soggetta a criteri specifici e deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta per dimostrarne la conformità. Per questo motivo è fondamentale che produttori, progettisti e imprese conoscano i requisiti applicabili ai materiali impiegati e siano in grado di verificarne la corretta documentazione.
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